Statua della Giustizia con bilancia, a illustrare una sentenza sul congedo retribuito

Congedo retribuito e dottorato all’estero: il paradosso della valutazione ex ante

Congedo retribuito e dottorato all’estero: il paradosso della valutazione ex ante

Una sentenza del Tribunale di Roma riconosce a una docente il congedo retribuito per un dottorato in Spagna. Ma il percorso per arrivarci rivela una contraddizione che vale la pena analizzare.

Un docente di ruolo, ammesso a un dottorato di ricerca all’estero, può ottenere il congedo retribuito per un dottorato svolto in Spagna?

La risposta, in linea di principio, è sì. Eppure la strada che porta a quel “sì” attraversa un meccanismo amministrativo che, nella pratica, rischia di trasformare un diritto in un labirinto.

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma (terza sezione lavoro, sentenza del 28 maggio 2024, n.6183) offre l’occasione per ragionarci con ordine.

Il caso è quello di una docente di ruolo ammessa, senza borsa, a un dottorato presso un’università di Barcellona, che si era vista dapprima negare il congedo retribuito e lo aveva ottenuto solo in sede giudiziale.

Analizzarlo serve non tanto a raccontare un esito, quanto a capire perché quel diritto era stato negato, e cosa lo ha infine reso esigibile.

Il congedo retribuito: cosa prevede la legge

Il fondamento è l’articolo 2 della legge 476/1984. La norma stabilisce che il pubblico dipendente ammesso a un corso di dottorato è collocato, a domanda e compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio.

E precisa un punto decisivo: in caso di ammissione a un dottorato senza borsa di studio, l’interessato conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento.

Tradotto: il docente che frequenta un dottorato non finanziato, situazione frequente, e tipica di molti percorsi spagnoli – mantiene lo stipendio per tutta la durata del corso, nel limite di durata del dottorato. Non è una concessione discrezionale ma un diritto, la cui attuazione la legge subordina soltanto alla compatibilità con le esigenze di servizio.

Un titolo equiparato, non un titolo minore

Prima di approfondire, conviene fissare un principio che troppo spesso si dà per scontato e che invece è il cuore della questione: il dottorato in Spagna non è in nessun modo un titolo di rango inferiore a quello italiano.

Non lo afferma ISPE ma gli accordi tra i due Paesi.

L’Accordo culturale italo-spagnolo del 1955 e l’Accordo bilaterale del 1999, con la relativa Risoluzione “A” sul riconoscimento dei titoli universitari, stabiliscono all’articolo 9 che il titolo italiano di Dottorato di Ricerca e quello spagnolo di Doctor «saranno riconosciuti reciprocamente a fini accademici».

Sul piano del valore scientifico, dunque, l’equiparazione è già scritta negli impegni internazionali che l’Italia ha assunto. Ogni prassi che tratti il dottorato spagnolo come un titolo di serie B si pone, prima ancora che in contrasto con il buon senso, in arbitraria tensione con questi impegni.

Il nodo: la valutazione ex ante per i titoli esteri

Qui è utile riflettere su un aspetto importante. La giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione con la sentenza 21276/2010, che richiama il Consiglio di Stato – ha chiarito che, mentre per un dottorato conseguito in Italia il congedo opera in via primaria e diretta, per un dottorato che si consegue all’estero è necessario un passaggio ulteriore e cioè una valutazione ex ante di equipollenza da parte dell’autorità ministeriale.

La ragione, in sé, è legittima. Si tratta di evitare che il beneficio dell’aspettativa retribuita venga concesso per percorsi la cui qualità non sia in alcun modo verificabile, semplicemente perché in un altro Paese si usa un’espressione equivalente a “dottorato”.

Dove il meccanismo si inceppa

Il problema, tuttavia, nasce quando questo principio incontra la sua applicazione concreta. Ed è qui che il caso romano diventa istruttivo.

Investito della richiesta, l’organo tecnico ministeriale ha risposto, in sostanza, che una valutazione ex ante di equipollenza di un dottorato non ancora conseguito è «una totale contraddizione in termini»: l’equipollenza, spiega il parere, presuppone di apprezzare i risultati raggiunti, i contributi scientifici, la tesi, le pubblicazioni; tutti elementi che, per definizione, non esistono ancora prima che il percorso sia iniziato.

Dunque, si produce un vero e proprio cortocircuito. La norma e la giurisprudenza pretendono una valutazione ex ante come condizione del congedo; l’organo chiamato a renderla dichiara che quella valutazione, ex ante, è impossibile.

Il dipendente resta schiacciato tra due affermazioni entrambe ufficiali e reciprocamente incompatibili. Il dirigente scolastico, privo di competenza tecnica per decidere da solo e di fronte a un parere che non si pronuncia, rigetta la richiesta di aspettativa. E il dottorando, per non perdere l’ammissione, è costretto a ripiegare su un’aspettativa non retribuita.

Il risultato è kafkiano: un diritto riconosciuto dalla legge diventa, nella prassi, praticamente inesigibile.

La cotutela: la chiave che scioglie il nodo

La svolta arriva quando il dottorando, in quel caso un docente, formalizza una cotutela tra l’università spagnola e un ateneo italiano: un accordo che prevede non solo la doppia supervisione della tesi ma il rilascio dei relativi titoli da parte di entrambe le università coinvolte.

Il Tribunale osserva che tale accordo «comporta un reciproco riconoscimento ex ante del dottorato», e che si verifica così proprio uno dei presupposti, indicati, si noti, nello stesso parere ministeriale – che consentono una valutazione ex ante positiva.

Riconosciuto quel presupposto, e in assenza di altri elementi ostativi, il diritto al congedo retribuito viene accertato.

La cotutela, in altre parole, disinnesca la contraddizione.

Non chiede all’amministrazione di “valutare risultati che non esistono ancora”: il riconoscimento reciproco è a monte ed è incorporato nell’accordo tra i due atenei.

L’università italiana appone formalmente il proprio nome sul percorso, e la valutazione ex ante smette di essere una richiesta impossibile.

Cosa dimostra, a contrario

È qui che la vicenda offre la sua lezione più interessante, e va detta con chiarezza.

La cotutela dimostra, in positivo, il pieno valore del dottorato conseguito in Spagna: un ateneo italiano ne condivide la direzione e ne accompagna il titolo. Difficile immaginare conferma più solida della qualità di quel percorso.

Ma la stessa vicenda rivela anche, a contrario, dove si annidasse in origine la difficoltà. Se è bastata la partecipazione di un’università italiana a sbloccare ciò che prima veniva respinto, allora l’ostacolo non ha mai riguardato la qualità scientifica del dottorato spagnolo – che quella qualità l’aveva già, identica, prima e dopo la cotutela.

Riguardava, semmai, un automatismo tutto interno all’amministrazione italiana: la tendenza a riconoscere con immediatezza solo ciò che nasce dentro i propri circuiti, e a esigere un passaggio ulteriore per ciò che proviene da un altro ordinamento, non perché valga di meno, ma perché è altrove che si è formato. È una consuetudine amministrativa, non un giudizio di merito: e come tutte le consuetudini, rischia di irrigidirsi in prassi anche quando la norma dice altro.

Perché la norma, in effetti, dice altro. Gli accordi tra Italia e Spagna, come si è visto, equiparano già i due titoli a fini accademici: il dottorato spagnolo è, agli occhi della legge, pienamente titolo di dottore di ricerca.

La valutazione preventiva è legittima come presidio di serietà; ma quando la si applica in modo da renderla di fatto impossibile per ogni dottorato estero non assistito da cotutela, la si trasforma da garanzia in barriera, e le si fa dire ciò che non può e non deve dire.

Congedo e dottorato in Spagna: cosa fare in pratica

Per un docente che valuti un dottorato all’estero, la sentenza offre indicazioni concrete.

La prima: il diritto esiste, e l’amministrazione ha il dovere di istruire seriamente la domanda di congedo, valutandola nel merito, senza liquidarla con automatismi, traduzioni sbrigative della normativa straniera o richiami a precedenti non pertinenti.

La seconda riguarda la cotutela, ed è bene intenderla per ciò che davvero è. Non è un adempimento formale che si “attiva” riempiendo un modulo, né un timbro che un ateneo italiano appone per cortesia. È un accordo scientifico: nasce quando un docente di un ateneo italiano riconosce in quel progetto di ricerca un lavoro serio, coerente con i propri interessi, e accetta di condividerne la direzione. La cotutela, dunque, si concretizza, quando si ha un progetto capace di interessare due direttori, in due Paesi.

Da qui discende tutto il resto. È il valore del progetto ad aprire la porta della cotutela; ed è la cotutela, una volta ottenuta, a fornire il riconoscimento ex ante già in partenza, a mettere il diritto al congedo al riparo da contestazioni e, insieme, ad arricchire il percorso con una doppia supervisione internazionale. Il presidio giuridico, insomma, poggia sulla solidità scientifica.

Impostare fin dall’inizio un dottorato in questa forma significa, allora, non soltanto costruire un percorso scientifico più robusto, ma anche presidiare per tempo i propri diritti di lavoratore.

È esattamente il terreno su cui, in ISPE, accompagniamo chi si avvicina a un dottorato in Spagna: dare al progetto di ricerca la forza che gli occorre per interessare un direttore, individuare il gruppo adatto, costruire su quelle basi la strada della cotutela e impostare il percorso in modo che sia, insieme, scientificamente serio e giuridicamente solido.

Se stai considerando un dottorato all’estero e vuoi capire come muoverti, possiamo aiutarti a orientarti prima di decidere.

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