Dopo la Circolare del CNF n. 7-C-2017, sul riconoscimento del titolo di Abogado acquisito in Spagna, dobbiamo ancora una volta commentare articoli che, con titoli ad effetto, altro non hanno che il solo scopo di screditare l’Alternativa Spagnola seminando terrore; abbiamo addirittura sentito stimati giuristi affermare, quanto mai erroneamente, che l’accesso alla Professione in Spagna fino a qualche tempo fa fosse sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione iberico.
All’elenco si è aggiunto questo fine settimana “Italia Oggi”, con articolo a firma G. Ventura, con lo stesso canovaccio: titolo pomposo per un articolo impreciso e persino prudente. Ventura ci dice che in Spagna la prova di accesso alla Professione si svolge, più o meno, con la stessa frequenza dei Mondiali di calcio, una volta ogni 4 anni, essendosi svolta, secondo lui, una sola sessione di esame dal 30 Ottobre del 2011 ad oggi. Al di là dell’ennesima madornale imprecisione da parte di chi vorrebbe informare, traspare chiaramente il paradosso della vicenda: il CNF o i COA italiani vorrebbero vigilare sulle iscrizioni ai Colegios de Abogados spagnoli, affinché esse vengano effettuate come prescritto dalla normativa iberica. Qualcosa mi sfugge: possibile che in Spagna non esista un omologo del nostro Consiglio Nazionale Forense, che vigili su queste questioni? Siamo davvero un paese all’avanguardia.
Nell’articolo, Ventura (ma non era il selezionatore della Nazionale italiana di calcio?!) dice testualmente: “Accertata l’irregolarità dell’iscrizione, l’ordine italiano non può far altro che sollecitare l’omologo straniero a cancellare quel professionista….sul fatto se sia possibile procedere alla cancellazione d’ufficio i COA stanno riflettendo”.
Per piaggeria verso CNF e COA si arriva quasi al delirio di onnipotenza della nostra classe legale che avrebbe il potere di vigilare sulle iscrizioni fatte dagli ordini spagnoli e se non fatte come dicono loro, chiederne all’omologo straniero la cancellazione.
Basta scherzi, diciamolo chiaro: a vigilare e decidere sulla regolarità delle iscrizioni in Spagna sono i Colegios de Abogados iberici, il Consejo General de la Abogacia espanola (il CNF di Spagna), e nel caso gli organi giurisprudenziali spagnoli. Con buon pace di Ventura, i COA e CNF posso solo prenderne atto.
Ne abbiamo lette di cotte e di crude, ma un altro articolo che mi ha colpito è stato quello della Dott.ssa Lucia Izzo la quale, nel dare il suo contributo ai commenti pressapochisti di questi giorni, piazza il titolo cubitale “La strada di Madrid per diventare Avvocati è chiusa”, dal sito Studio Cataldi.
Niente di più falso. La Dott.ssa Izzo sono certo sappia, oppure dovrebbe sapere, che per venire meno l’alternativa spagnola all’abilitazione forense dovrebbe quantomeno implodere l’Unione Europea portandosi dietro tutti i suoi principi ispiratori, cosa che ad oggi non mi sembra sia avvenuta.
Dopo un iniziale utilizzo della forza bruta, nell’articolo si usa anche il fioretto, spostandosi sul finissimo tecnicismo giuridico del “troppo semplice”. Qui stiamo varcando le porte del paradiso della cognizione giuridica. Troppo semplice. Sono certo che il teorema del troppo semplice stesse alla base dei ragionamenti di Nils Wahl, Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, chiamato ad esprimersi sulla questione. Se ricordo bene scrisse proprio: Così no! Troppo semplice!!!
Insomma questa eccessiva semplicità avrebbe allertato non solo le Autorità italiane, ma anche quelle spagnole che avrebbero voluto vederci chiaro, stando a quanto riportato nella sapiente ricostruzione qui in analisi. Si sa, quando si tratta di eccesso di semplicità in Europa non si scherza, questo è noto anche a chi, come me, non è un importantissimo giurista.
La Dott.ssa Izzo, sono certo sappia, o quantomeno dovrebbe sapere, quanto affermò la Corte di Giustizia Europea è un principio esattamente opposto a quello da lei eminentemente espresso, ovverosia “La Corte sottolinea che il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere, da un lato in quale Stato membro desiderano acquisire il loro titolo professionale e dall’altro quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione, è inerente all’esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai Trattati”.
Senza aneliti di superbia, ma qui il pezzo scade nell’approssimazione con una misera spiegazione del perché sarebbe stata messa sub judice la regolare iscrizione delle 332 persone citate nella Circolare n. 7-C-2017 da fantomatiche “autorità spagnole”, non meglio specificate.
Il proseguo del pezzo non si eleva di molto esprimendo valutazioni, mi sia concesso, definibili ‘un tanto al chilo’, fino alla chiusura che tende alla ‘fantascienza del Diritto’ arrivando persino a mistificare nel modo più assoluto quanto affermato da questa impalpabile ”Autorità iberica”. A tal proposito non sarebbe preferibile informarsi su quale sia detta “autorità iberica” capace di delucidare il Ministero e cosa avesse effettivamente affermato? Ai fini di una esatta informazione.
Cito testualmente: “Le istruzioni fornite dall’autorità iberica, dunque, precisavano che si sarebbero potute accettare in Italia solamente le iscrizioni all’Albo di cittadini la cui pratica per l’omologazione dei titoli fosse iniziata prima del 31 ottobre 2011, successivamente a tale data, per l’iscrizione all’Albo Spagnolo, sarebbe stata necessaria la formazione complementare tassativamente prevista e richiesta dalla legge spagnola.”
Ora la prima domanda che un giurista alle prime armi dovrebbe farsi è: ma queste persone sono state cancellate dall’Ordine spagnolo? Perché il venire meno del titolo di origine (quello di Abogado) sarebbe l’unico presupposto su cui basare la cancellazione da quello italiano.
Provo a fare chiarezza: l’autorità iberica citata dalla Dottoressa è il Consejo General de la Abogacia Espanola, omologo del Consiglio Nazionale Forense Italiano, che non dice in nessun momento che l’Italia debba accettare solo le richieste di stabilimento di chi abbia richiesto l’omologazione del titolo prima del 30 Ottobre 2011, ma spiega, a seguito della moltitudine di consulte ricevute attraverso il sistema IMI dall’Italia (a proposito: ma l’Italia non ha niente di più importante di cui occuparsi se non di questioni inerenti l’accesso alla Professione iberico?) come abbia funzionato e funzioni adesso l’accesso alla Professione di Abogado.
In sintesi il CGAE illustra come si tratti di una questione meramente giuridica, di interpretazione della Ley 34/2006, ove l’orientamento del Ministerio de Justicia e dello stesso CGAE sia stato quello di ammettere le richieste di iscrizione dei cittadini stranieri in possesso di omologazione del loro titolo di Laurea, senza richiedere loro Master e Prova abilitante, qualora avessero presentato richiesta di omologazione prima dell’entrata in vigore della Ley 34/2006, ovvero il 30 Ottobre 2011.
Nonostante questo però, spiega lo stesso CGAE, la presente interpretazione non è stata mantenuta da determinati organi giurisprudenziali tra il 2013 e 2015 (Tribunale amministrativo di Madrid in primis) i quali ritennero che l’articolo della suddetta legge fosse contrario ad uno dei principi cardine dell’Unione Europea, la parità di trattamento tra cittadini comunitari.
Sulla scorta di queste sentenze alcuni Consigli dell’Ordine di Spagna decisero di abbracciare detta interpretazione, accettando le iscrizioni dei cittadini appartenenti all’Unione Europea in possesso dell’Omologazione del loro titolo di Laurea al titolo spagnolo di Licenciado en Derecho, a prescindere dalla data in cui l’avessero richiesto.
Dunque il CNF di Spagna ne era perfettamente consapevole, dovendo rilasciare esso stesso un nulla osta previo alla iscrizione di ciascun richiedente, ricordando che attualmente (non in precedenza) si richiede a tutti lo svolgimento del Master e il superamento della prova, e che sono Abogados in Spagna e possono esercitare coloro i quali siano iscritti in un Consiglio dell’Ordine Spagnolo come esercenti.
Dunque alle domande se il titolo conseguito in Spagna attraverso omologazione alla Licenciatura en Derecho richiesta post 30 Ottobre 2011 verrà cancellato in Spagna e se l’attuale procedimento spagnolo per conseguire l’abilitazione sia chiuso si risponde allo stesso modo: no, nel modo più assoluto.
Documentarsi prima di cercare di fare informazione in internet? Che dire… Meglio tardi che mai.