ISCRIZIONE DELL’ABOGADO IN ITALIA: IN CAUDA VENENUM?

ISCRIZIONE DELL’ABOGADO IN ITALIA: IN CAUDA VENENUM?

Da qualche mese a questa parte alcuni ABOGADOS, che hanno seguito il vecchio percorso dell’OMOLOGAZIONE DEL TITOLO e hanno avviato l’iscrizione come avvocati stabiliti ovvero hanno fatto domanda al Ministero per il riconoscimento del titolo, si vedono negare l’ammissione all’esame o sospendere l’iscrizione perché per l’Organismo italiano loro interlocutore debbono dimostrare di aver frequentato il Master de Acceso a la Abogacìa.

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Questa problematica, sia chiaro, riguarda solo chi ha fatto il vecchio percorso per diventare avvocato in Spagna;

il nuovo percorso per diventare avvocato in Spagna, prevedendo sia il conseguimento di un nuovo titolo di laurea in Spagna sia la frequentazione del Master de Acceso a la Abogacìa e successivamente la Prueba Nacional è inattaccabile a qualsivoglia tentativo di ostacolare l’iscrizione ad un Ordine italiano.

La normativa vigente per l’iscrizione dell’abogado in italia come avvocato stabilito –  e le ripetute pronunce giurisprudenziali sul punto non danno spazio a simili richieste.

ISCRIZIONE DELL’ABOGADO IN ITALIA COME AVVOCATO STABILITO: COSA DICE LA LEGGE

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Il Dlgs 96/2001 all’art. 6 nn. 2 e 3 indica chiaramente i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati Stabiliti ed quali siano le procedure di verifica spettanti ai vari Consigli dell’Ordine circondariale nonché gli obblighi di produzione documentale dell’Avvocato Stabilito:

  • 6. Iscrizione.
  • 2. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.
  • 3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
  • a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
  • b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell’istante con la indicazione del domicilio professionale;
  • c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
  • 6. Il Consiglio dell’ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello stato membro di origine.
  • 10. Successivamente all’iscrizione, l’avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell’ordine un attestato di iscrizione all’organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.…”

Per vedere i requisiti richiesti dal Consiglio Nazionale Forense puoi seguire questo link: http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/stabilito-integrato

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La Sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 22.12.2011 n. 28340 fu talmente netta sul punto ed è talmente nota che non occorre neppure trascriverla in questa sede.

Una copiosa corrispondenza è intercorsa tra il nostro Ministero della Giustizia quello Spagnolo ed il Consejo General de la Abogacìa ma le conclusioni cui giunge il Ministero italiano appaiono un po’ forzate; infatti:

  1. in una prima parte della comunicazione si afferma di aver ricevuto indicazione dall’omologo spagnolo che “…le iscrizioni presso Colegios de abogados di soggetti che, formulata la richiesta di omologazione del proprio titolo straniero di laureato in diritto dopo la data del 31 ottobre 2011, non abbiano frequentato un master specifico accreditato e superato l’esame di Stato in Spagna, devono ritenersi irregolari.” ma poco dopo
  2. l’estensore della comunicazione ministeriale fa un salto logico-giuridico di difficile comprensione “…ritenuto, di conseguenza, che Lei non sia in possesso dei requisiti per poter accedere alla professione di avvocato in Spagna e che a tale fine non acquisisca alcun rilievo l’iscrizione presso il Colegio de Abogados sopra indicato, che – in accordo con quanto riferito dal Ministerio de Justicia – deve essere considerata irregolare ed inefficace;…”

Leggendo il testo della comunicazione ministeriale appare evidente che le considerazioni sull’efficacia dell’iscrizione in Spagna nascono tutte dalla penna dell’estensore italico, dato che l’unico organo competente a valutare la regolarità di una iscrizione presso un Colegio de Abogados è il Consejo General de la Abogacìa.

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La produzione di un certificato di iscrizione presso un Colegio de Abogados dimostra l’appartenenza del professionista e non compete certo ad un organismo italiano metterla in dubbio a meno che non si abbia il coraggio di affermare la falsità del certificato prodotto.

Personalmente ritengo che queste richieste di provare la frequenza al master de acceso a la Abogacìa (I primi corsi sono iniziati solo a partire dalla fine del 2012), cui magari seguirebbe la richiesta della certificazione di aver superato la prova finale abilitante (la cui prima sessione si è avuta solo nel 2014), siano indice di una battaglia di retroguardia, un po’ come quegli onorevoli soldati nipponici che non si arresero mai alla fine della seconda guerra mondiale.

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Come tutte le battaglie anche questa comporta dei rischi:

a) per l’Avvocato Stabilito, che sicuramente non ha molta voglia di porsi in conflitto con l’Ordine presso il quale ha chiesto l’iscrizione;

b) per gli stessi Ordini Circondariali dato che già in passato alcuni di questi vennero sanzionati dall’AGCOM (adunanza 23.04.2013 provvedimento n. 24327) per aver  “…posto in essere intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE, volte ad ostacolare l’accesso al mercato italiano dei servizi di assistenza legale da parte degli avvocati comunitari che intendevano avvalersi del procedimento di stabilimento/integrazione di cui alla Direttiva 98/5/CE e al Decreto Legislativo 96/2001, ciascuna consistente, nelle delibere, nei regolamenti e nelle altre condotte, sopra descritti, introduttivi di requisiti generali, ultronei rispetto a quelli previsti dalla normativa citata, ai fini dell’iscrizione degli avvocati comunitari nella sezione speciale…”

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Se potessi permettermi un consiglio direi a questi organismi di prendere atto delle iscrizioni all’estero e di approntare appositi percorsi formativi per gli Avvocati Stabiliti nell’ambito dei programmi annuali della formazione continua.

¡Me quiero morir en España!

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